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I Vini Bianchi
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La sezione “I Bianchi” comprende il Punta Castello Bianco e il vino Lugana DOC. Il Lugana è ottenuto dalle uve del vitigno “Trebbiano di Lugana”. La zona di produzione comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona. Il vino Lugana DOC è di colore paglierino; il profumo è delicato gradevole e fruttato; il sapore è fresco e ben equilibrato.
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Scheda tecnica Vino Bianco Punta Castello
Vitigni: tipici del nord d’Italia come Pinot, Trebbiano e Garganega.
Vigneti: a pergola di media collina, con coltivazione della vite in produzione integrata (diminuzione del tipo e numero di trattamenti alla vite), a maggiore garanzia della salute del consumatore.
Vinificazione: Trasporto dell’uva in piccoli carri per evitare lo schiacciamento dell’uva, macerazione delle bucce per una notte.
Gradazione alcolica: 13% vol.
Descrizione Vino: Vino di colore giallo paglierino carico con tenui sfumature verdognole. Il profumo è fragrante, armonico, di frutta matura, liquirizia e fiori. A l gusto è morbido, vellutato, armonico, di grande struttura ed equilibrio.
Temperatura di consumo: 10-12° C.
Abbinamento: si abbina ad antipasti di mare, minestre in brodo, uova, crostacei, frutti di mare e carni bianche.

Vino Bianco Punta Castello, vino per piacevoli occasioni
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Scheda tecnica Vino Lugana DOC
Vitigni: Trebbiano di Lugana 100%
Zona di produzione: zona di produzione del Lugana DOC
Terreno: in prevalenza argilloso
Periodo di raccolta: Settembre
Vinificazione: Pigiatura soffice dell’uva e fermentazione in recipienti di acciaio inox a temperatura controllata.
Descrizione Vino: il colore è giallo paglierino, il profumo è floreale e delicato, al gusto sapido, fresco e ben equilibrato.
Temperatura di consumo: 12-15° C.
Abbinamento: pesce in genere e carni bianche

Sapori del Lago: Il Lugana DOC
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Disciplinare vino Botticino DOC
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23-3-1998
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Botticino”.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n, 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine controllata “Botticino”, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Botticino”, riconosciuta con decreto del Presidente del Repubblica 19 aprile 1968, relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sulla domanda sopra citata;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Brescia il giorno 10 dicembre 1997, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa’ ed aziende vitivinicole;
Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Botticino” proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.
Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nei rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 – 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino”
Art. 1.
La denominazione di origine controllata “Botticino” e’ riservata ai vini rosso e riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata “Botticino” devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nell’ambito aziendale, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Barbera minimo 30%;
Schiava Gentile (media e grigia, da sole o congiuntamente) minimo 10%;
Marzemino (localmente denominato Berzamino) minimo 20%; Sangiovese minimo 10%.
Possono concorrere alla produzione dei vini “Botticino”, fino ad un massimo del 10%, anche uve, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato.
Tale zona e’ cosi’ delimitata:
a nordovest dell’incrocio dei confini dei comuni di Botticino, Serle, Nave, segue il confine per S. Vito, M. Selena, M. Maddalena e continua fino in prossimita’ di quota 247. Da qui segue la mulattiera che continua nei pressi del paese di Caionvico con la strada che arriva al centro del paese, dove si congiunge con la strada proveniente da Brescia e diretta a Botticino Sera;
a sud, parte sulla strada Brescia-Caionvico al centro del paese e segue la vecchia strada per Botticino Sera, Sott’acqua, Botticino Mattina. A Botticino Mattina segue la strada che passa davanti all’asilo, a quota 153 prende la carrareccia che passa per quota 147 quindi da quota 148 segue la carrareccia che fiancheggia il piede del montefino a Molinetto. Da Molinetto, quindi girando a sud, segue la strada pedecollinare che, passando sotto il santuario e il convento, arriva a Rezzato. Prosegue passando ai piedi dell’altura del convento al limite dell’abitato di Rezzato, quindi segue la strada che, partendo da Rezzato al limite dell’abitato, va al “Tiro a segno” poi segue la carrareccia che passa sotto “Cave di Pietra” a quota 158;
ad est, da qui segue la strada campestre che passa ai piedi del M. Regogna e del M. Fieno, su fino a Ratei a quota 318. Segue quindi il confine del comune di Botticino fino all’intersezione dei confini dei comuni Botticino, Serle e Nave.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 500 metri s.l.m.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000 calcolati sulla base del sesto d’impianto. E’ vietata ogni pratica di forzatura; e’ consentita l’irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell’invaiatura per un massimo di due interventi all’anno.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 12,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” e a 10,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” riserva.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche’ la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Botticino” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Botticino” riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno si sono verificate, puo’ stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di commercio I.A.A. di Brescia.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui al precedente art. 3. Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia dei vini di cui all’art. 1 devono essere effettuate solo nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Brescia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all’affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche: in particolare e’ ammessa la vinificazione congiunta o disgiuntadelle uve che concorrono alla denominazione di origine controllata “Botticino”. Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per entrambe le tipologie.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” non puo’ essere immesso al consumo prima del 1 giugno successivo all’annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” puo’ riportare la menzione riserva quando viene sottoposto ad un periodo d’invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, possibile anche in botti di legno. Detto periodo decorre dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata “Botticino” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Botticino”
colore: rubino carico con riflessi granati;
profumo: vinoso e intenso;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita’ totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
“Botticino” riserva
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: intenso, pieno, leggermente etereo;
sapore: pieno vellutato, di notevole carattere, eventualmente con lieve percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol; acidita’ totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
E’ facolta’ del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidita’ totale e l’estratto secco netto.
Art. 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” e’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto” e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, privati, purche’ non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito altresi’ l’uso della indicazione aggiuntiva “vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo purche’ le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto presso le Camere di commercio I.A.A. di Brescia.
In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata “Botticino” la specificazione di tipologia riserva deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto non puo’ essere intercalata tra quest’ultima dicitura e il nome “Botticino”. In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata “Botticino”.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata “Botticino” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Per il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” e’ vietato l’uso del tappo a corona.
Il vino a denominazione di origine controllata “Botticino” riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro, di capacita’ compresa tra 0,375 e 3,0 litri, munite di tappo di sughero. Le bottiglie con capacita’ inferiore a 0,375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.
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Le Cantine Scarpari Felice sono associate a:
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